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Second, the openness of the Italian international legal scholarship towards a more pragmatic approach is still quite limited. Once the Rivista di diritto internazionale (to these days the most prominent international legal journal published in Italy) resumed its activities in 1953, after a long hiatus induced by the war, the journal set some new goals. In particular, the editorial board, at the time led by Gaetano Morelli, affirmed that the Rivista was going to expand the section on notes and comments with the purpose of accommodating more contributions on recent events and the activities carried out by international organizations. As Cassese notes, this pledge, and the proclaimed intention to place more emphasis on the connection between theory and practice, was not met and in the 1950s and 1960s the Rivista remained mainly concerned with abstract inquiries (p. 57).


Amongst the most relevant editorial achievements, Professor Cassese highlights the launch of two new academic journals, namely the Rivista di diritto internazionale privato e processuale in 1965, and the Italian Yarbook of International Law in 1975, as well as the addition to the Rivista di diritto internazionale of a new section named Panorama and focusing on timely issues and problems. The Rivista di diritto internazionale privato e processuale finally provides a much needed and authoritative forum for those international lawyers who are concerned with the private international law domain. Thus allowing, at least from an editorial perspective, the separation between the public and the private international legal spheres that Professor Cassese has always encouraged despite the Italian long lasting tradition of keeping them united (p. 113). The foundation of the Italian Yearbook of International Law by Benedetto Conforti, Francesco Capotorti, and Luigi Ferrari Bravo also represents an important step, this time towards the outside world. The rationale of the Yearbook is in fact to build a bridge between Italian scholars and their counterparts abroad, allowing them to finally engage in a more consistent way through the publication of a yearly journal that presents, in English, the best of the Italian academic literature and the milestones of the Italian case law.




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Il diritto internazionale infatti è talvolta suddiviso in Diritto internazionale pubblico e privato; secondo tale partizione il Diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra Stati sovrani e tra essi e le Organizzazioni di diritto internazionale; il Diritto internazionale privato si occupa invece dei rapporti tra uno Stato e i cittadini privati stranieri ovvero dei rapporti tra cittadini e Stati stranieri od Organizzazioni internazionali.


Membro del gruppo di ricerca internazionale in Direito Internacional dos Recursos Naturais (DIRNAT) (direttore prof. A. de Paiva Toledo) presso la Scuola di diritto Dom Helder Camara di Belo Horizonte (Brasile) da ottobre 2016


Integrating Non-Economic Concerns in International Law on Foreign Investments. Towards an exception model?. In: Studi di diritto internazionale dell'economia (a cura di Saverio Di Benedetto), p. 233-282, Aracne editrice (Roma), 2012, ISBN: 9788854855410


a) Conoscenze e comprensione: Il corso mira a far conoscere agli studenti la struttura, la funzione e i principali istituti del diritto internazionale pubblico, nonché a fornire gli elementi fondamentali del diritto internazionale privato. In particolare, la conoscenza del diritto internazionale pubblico permetterà la comprensione delle moderne dinamiche che caratterizzano la comunità internazionale, la crescente interdipendenza delle società nazionali e il ruolo degli enti non statali sul piano globale.


Il corso ha per oggetto il diritto della Comunità internazionale, come essenzialmente costituita dagli Stati nazionali, formatisi a seguito della progressiva dissoluzione della struttura giuridica universalistica propria dell'esperienza giuridica medievale. Le prime lezioni hanno quindi lo scopo di spiegare le origini e i caratteri fondamentali del diritto internazionale, vero e proprio ordinamento giuridico della societasdegli Stati, e pur distinto strutturalmente dagli ordinamenti nazionali per la mancanza di un'autorità sovraordinata. Il principio della sovranità rappresenta quindi il punto di congiunzione, e nel contempo l'elemento critico, nel rapporto tra ordinamento internazionale e ordinamenti interni, mentre il principio di effettività costituisce l'architrave della stessa esperienza giuridica internazionale.


Chiariti questi temi fondamentali, che accompagnano l'intero arco del corso, è trattato il primo tema, schiettamente normativo, che direttamente si collega alla stessa idea di ordine giuridico internazionale, quello della soggettività internazionale. Soggettività degli Stati in primis,quali unici soggetti originari - o necessari - del diritto internazionale, e poi di altre entità che assumono soggettività in virtù della volontà degli Stati stessi, a partire dalle organizzazioni internazionali. Un cenno è qui fatto anche al controverso tema del significato della soggettività dell'individuo nel diritto internazionale, tema poi ripreso e articolato al momento di trattare la tutela dei diritti umani. Sempre nel quadro dello studio della soggettività, ma dando conto delle diverse ripercussioni in termini di diritti e obblighi degli stati - è poi discusso il principio di autodeterminazione dei popoli, che è alla base della (limitata) soggettività dei movimenti di liberazione nazionale e spesso conduce, quando effettivamente esercitato, alla formazione, per secessione, di nuovi Stati.


Il macro-tema delle c.d. fonti del diritto internazionale rappresenta il successivo sviluppo del programma. Si discute innanzitutto della consuetudine, architrave dell'intero ordinamento internazionale in quanto unica espressione di norme di diritto internazionale schiettamente generali. Essa va intesa come forma di diritto spontaneo, non riducibile quindi allo schema, tipico dei diritti interni, delle norme generali di produzione del diritto che prevedono una fattispecie al verificarsi della quale le singole norme hanno origine. Data questa premessa, è possibile comprendere criticamente la teoria dei c.d. due elementi della consuetudine - diuturnitas(o usus) e opinio juris - i quali, da fatto-fonte delle consuetudini, sono stati dalla migliore dottrina correttamente ri(con)dotti al tema dell'accertamento della concreta esistenza di una norma consuetudinaria, accertamento da condurre comunque considerando l'interezza e complessità della prassi degli Stati e anche il ruolo dei principi generali preesistenti. Connesso alla questione dell'accertamento della consuetudine è poi il tema della codificazione del diritto internazionale, con il ruolo oggi centrale della Commissione di diritto internazionale. Successivamente è sviluppato il tema dei trattati internazionali e della loro disciplina, dettata essenzialmente da norme consuetudinarie come codificate dalla Convenzione di Vienna del 1969, che regolano la formazione, l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'estinzione degli stessi. Si discute infine del controverso rapporto tra norme consuetudinarie e pattizie, sia su un piano generale, sia soprattutto in caso di conflitto. Parità delle fonti e principio di specialità regolano questo importante tema, dove però si è progressivamente sviluppata la categoria delle norme consuetudinarie inderogabili in via pattizia (ius cogens).Il quadro delle 'fonti' di diritto internazionale si completa con la controversa categoria dei principi generali di diritto.


Chiusa questa prima parte, il programma del corso investe principali istituti di diritto 'materiale'. Il primo grande tema trattato è quello della disciplina dell'uso della forza da parte degli Stati, in primis nelle reciproche relazioni, secondo i due poli concettuali della forza come aggressione e della forza come sanzione. Il primo polo si traduce nell'attuale disciplina del c.d. ius ad bellum e del divieto assoluto previsto dall'art. 2.4 della Carta Onu (con la eccezione 'conforme' (secundum tenorem rationis) della legittima difesa), disciplina appartenente al nucleo di ius cogens. Il secondo polo, superata la possibilità di un'autotutela dello Stato implicante l'uso della forza, riguarda il ruolo e i poteri, anche coercitivi, che la Carta Onu attribuisce al Consiglio di Sicurezza, secondo le previsioni del suo Cap. VII. In questo ambito, si dà nella trattazione ampio spazio alla prassi internazionale, e in particolare a quella verificatasi a partire dalla fine del mondo bipolare, dalla guerra in Irak del 1991 fino alle recenti vicende della Libia e della Siria, passando per le guerre in Kosovo (1999), in Afghanistan (2002) e, di nuovo (ma con 'titoli' diversi), in Irak (2003). 2ff7e9595c


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